GLI ALUNNI DSA, CHE FREQUENTANO LA 3^ CLASSE DELLA SECONDARIA DI I° GRADO, DEVONO SVOLGERE LA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA IN PRESENZA DI DISPENSA DALLO SCRITTO?

 

No, gli studenti dispensati dalle prove scritte durante l'anno, hanno diritto alla dispensa anche in sede di esame.

 

 

 

DM 5669 Art. 6 comma 5. - [...] In sede di esami di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe. I candidati con DSA che superano l’esame di Stato conseguono il titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado ovvero all’università.

 


NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO, LA DISPENSA DALLA LINGUA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA RIGUARDA ANCHE IL LATINO E IL GRECO?

 

Il latino e il greco non possono essere considerate lingue straniere e pertanto non si applica la dispensa prevista dal DM 12-7-11.

 

La nota ministeriale 4674 del 10 maggio 2007, inseriva latino e greco nelle lingue straniere, ma è stata abrogata dall'articolo 10 del DM 5669 del 2011: Disapplicazione di precedenti disposizioni in materia 1.

 

Con l'entrata in vigore del presente Decreto si intendono non più applicabili le disposizioni impartite con la Circolare ministeriale n. 28 del 15 marzo 2007 e con la Nota ministeriale n. 4674 del 10 maggio 2007.

 

 

 


E' POSSIBILE DISPENSARE GLI STUDENTI DALLE PROVE SCRITTE DI LINGUA STRANIERA?

 

E' possibile, rispettando le tre precise condizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 6 del DM del 12 luglio 2011.

 

 

 

DM 5669 Art. 6 comma 5. - Fatto salvo quanto definito nel comma precedente, si possono dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d’anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:

 

  • certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;
  • richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall’allievo se maggiorenne;
  • approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l’insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.).